Conciliazione sindacale invalida se svolta nei locali aziendali

Con l’ordinanza n. 9286 dell’8 aprile 2025, la Corte di Cassazione si è pronunciata in modo importante sulla validità delle conciliazioni in sede sindacale, affermando che la sede aziendale non può considerarsi luogo idoneo per lo svolgimento della procedura conciliativa prevista dall’art. 2113, comma 4, c.c. In particolare, la Suprema Corte ha ritenuto che la mancanza di neutralità del luogo possa compromettere la genuinità del consenso espresso dal lavoratore.

Nel caso di specie, un lavoratore aveva sottoscritto un verbale di conciliazione sindacale presso i locali della sua azienda, in presenza di un rappresentante sindacale. In seguito, aveva impugnato quell’accordo, sostenendo di non aver potuto esercitare pienamente la propria libertà decisionale in un contesto che egli riteneva condizionante e non imparziale.

L’ordinanza della Cassazione n. 9286 dell’8 aprile 2025

Accogliendo il ricorso, la Corte ha cassato con rinvio la decisione della Corte d’Appello che aveva invece ritenuto valida la conciliazione. Secondo i giudici di legittimità, “non può ritenersi idonea sede protetta quella individuata nei locali dell’azienda”, ribadendo che la garanzia della libertà di autodeterminazione del lavoratore si fonda non solo sull’assistenza sindacale, ma anche sull’idoneità del luogo in cui l’accordo viene concluso.

L’ordinanza n. 9286/2025 rappresenta un’ulteriore conferma dell’orientamento secondo cui la sede aziendale, per quanto vi sia l’assistenza sindacale, non è equiparabile alle sedi protette previste dalla legge, come le sedi sindacali esterne, gli uffici dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro o le Commissioni di conciliazione istituite presso tali enti.

I principi espressi dalla Cassazione

La Corte osserva come la sede aziendale, per sua natura, non possa essere considerata “neutra”, potendo sussistere pressioni implicite o esplicite che rendano la volontà del lavoratore non pienamente libera. In tal senso, viene affermato che “l’effettività della tutela non può essere affidata esclusivamente alla presenza del rappresentante sindacale, specie ove la sede scelta sia quella aziendale”.

Secondo la Suprema Corte, la scelta di svolgere la conciliazione in un ambiente caratterizzato da una potenziale asimmetria di potere tra datore e dipendente può determinare una lesione del principio di libera manifestazione della volontà, che rappresenta il presupposto essenziale per la validità dell’accordo. Non a caso, la Corte sottolinea che “la sede protetta costituisce garanzia di effettiva libertà contrattuale, e la sua mancanza comporta la possibilità di impugnare il verbale per nullità”.

In questa prospettiva, la decisione assume particolare rilievo per tutte le aziende che adottano la prassi di formalizzare le conciliazioni all’interno dei propri uffici, anche in presenza di sigle sindacali. Si tratta di un monito chiaro: l’assistenza del sindacato non è, da sola, condizione sufficiente a sanare l’inadeguatezza della sede.

L’idoneità del contesto in cui avviene la conciliazione

L’ordinanza non nega in astratto la possibilità di svolgere una conciliazione in sede sindacale presso l’azienda, ma richiede condizioni stringenti di neutralità e imparzialità difficilmente compatibili con tale contesto. In assenza di queste, l’accordo è esposto al rischio di essere impugnato.

Un altro elemento di rilievo toccato dalla pronuncia riguarda il ruolo del giudice del merito. La Cassazione evidenzia che il giudice deve accertare concretamente l’idoneità del contesto in cui è avvenuta la conciliazione, valutando non solo la forma, ma la sostanza dell’assistenza sindacale e l’effettiva neutralità dell’ambiente.

La decisione della Cassazione si inserisce in un quadro giurisprudenziale volto a rafforzare le garanzie per i lavoratori, in un periodo storico in cui le conciliazioni stragiudiziali sono sempre più utilizzate dalle imprese per prevenire contenziosi.

In conclusione, l’ordinanza n. 9286/2025 chiarisce che la conciliazione sindacale non può essere ritenuta valida se svolta presso la sede dell’azienda, salvo che non si accerti in concreto la piena neutralità del luogo e l’effettiva libertà del lavoratore nel determinarsi. Si tratta di una posizione netta, che mira a salvaguardare il principio di effettività delle tutele e ad evitare che l’apparente forma della conciliazione sindacale venga utilizzata per eludere diritti indisponibili del lavoratore.

Conciliazione sindacale invalida se svolta nei locali aziendali
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