L’Agenzia delle Entrate ha risposto in data 21.08.2025 alla Consulenza Giuridica n. 956-13/2024 richiesta dal CONI con istanza del 23.02.2024, fornendo importanti chiarimenti sulle novità introdotte dal D.Lgs. 36/21 in materia di lavoro sportivo dilettantistico. Le indicazioni mirano a supportare le associazioni sportive dilettantistiche (ASD) nella corretta applicazione delle norme fiscali.
1. Ritenuta d’acconto sui compensi sportivi
I compensi percepiti dai lavoratori sportivi autonomi fino a 15.000 euro annui non costituiscono base imponibile ai fini fiscali.
- Non va applicata la ritenuta né per collaborazioni coordinate e continuative, né per lavoro autonomo.
- Il percipiente deve rilasciare un’autocertificazione sull’ammontare complessivo dei compensi ricevuti nell’anno.
2. Determinazione del reddito di lavoro autonomo sportivo
Per il calcolo del reddito imponibile:
- si considerano solo i compensi eccedenti i 15.000 euro.
- da questa somma vanno detratti i costi sostenuti per lo svolgimento dell’attività sportiva, come previsto dal TUIR.
Esempio pratico:
- Compensi percepiti: 40.000 €
- Soglia di esenzione: 15.000 € → eccedenza 25.000 €
- Costi sostenuti: 5.000 €
- Reddito imponibile: 20.000 €
3. Regime forfettario
Per i lavoratori autonomi che rientrano nel regime forfettario (art. 1, comma 57, legge 190/2014):
- il coefficiente di redditività si applica solo ai compensi superiori ai 15.000 euro.
- ai fini delle cause ostative per l’accesso al regime, si considerano solo i redditi derivanti da rapporti di lavoro attivati dopo il 1° luglio 2023.
4. Trattamento dei premi
- I premi previsti dai contratti di lavoro sportivo non sono soggetti a ritenuta a titolo di imposta, ma concorrono alla tassazione ordinaria insieme alla parte fissa della retribuzione.
- I premi corrisposti direttamente alle società sportive di appartenenza non rientrano tra quelli per i quali è possibile applicare la ritenuta a titolo di imposta.
- Premi da Federazioni a atleti e tecnici convocati nelle rappresentative nazionali dilettantistiche soggetti a ritenuta a titolo di imposta.
5. Imposta IRAP
L’agevolazione IRAP prevista dal D.Lgs. 36/21:
- si applica solo ai compensi non superiori a 85.000 euro.
- se il compenso supera tale soglia, l’intero importo diventa imponibile IRAP, e non solo la parte eccedente.
Conclusioni
Questi chiarimenti rappresentano un punto di riferimento fondamentale per le ASD.
- Permettono di gestire correttamente compensi e premi ad atleti e tecnici.
- Aiutano a garantire trasparenza e conformità fiscale.
- Ridurre il rischio di contenziosi e semplificare gli adempimenti per gli enti sportivi.
Per le associazioni sportive dilettantistiche è quindi essenziale aggiornarsi costantemente sulle novità normative e applicare correttamente queste indicazioni.