Enti sportivi: i compensi agli amministratori devono essere proporzionati

Nel contesto delle Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD), la questione della corresponsione di compensi agli amministratori assume particolare rilievo, specialmente alla luce della recente riforma dello sport, introdotta con il D.Lgs. 36/2021, come modificato dal D.Lgs. 163/2022.

Secondo l’art. 8, comma 1, del Decreto Legislativo n. 36/2021 le Asd e le Ssd destinano eventuali utili e avanzi di gestione allo svolgimento dell’attività statutaria o all’incremento del proprio patrimonio.
A tali enti è vietata inoltre la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali. Ai fini dell’individuazione di tali fattispecie, l’articolo 8, comma 2, ultimo periodo, del Decreto Legislativo n. 36/2021 rinvia alla disciplina dell’impresa sociale, e in particolare all’articolo 3, comma 2, ultimo periodo e comma 2-bis, del Decreto Legislativo n. 112/2017. 

Distribuzione indiretta di utili

In particolare, l’articolo 3, comma 2, ultimo periodo, D.Lgs. 112/2017, considera in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

  1. la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all’attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
  2. la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del 40% rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all’articolo 2, comma 1, D.Lgs. 112/2017;
  3. l’acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
  4. le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l’organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell’organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado e ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l’oggetto dell’attività di interesse generale di cui all’articolo 2, D.Lgs. 112/2017;
  5. la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di 4 punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Mef.

Gli enti sportivi dilettantistici possono quindi avvalersi di lavoratori subordinati o autonomi o parasubordinati o occasionali ma, al fine di rispettare la natura non lucrativa dell’ente, è necessario che ogni eventuale compenso riconosciuto loro sia coerente con le dimensioni dell’ente e l’attività effettivamente svolta.

Proporzionalità dei compensi agli amministratori

I compensi agli amministratori devono essere proporzionati alla natura dell’incarico, alla complessità gestionale dell’ASD, al numero di associati, al volume dell’attività sportiva e alla disponibilità economica. L’erogazione di somme eccessive o non giustificate può determinare la perdita della qualifica di ente non commerciale, con gravi conseguenze fiscali (art. 79 del Codice del Terzo Settore, per gli ETS) e la possibile decadenza dalle agevolazioni fiscali previste per le ASD.

I compensi agli amministratori devono inoltre essere motivabili e deliberati formalmente in modo da evitare presunzioni di distribuzione indiretta di utili. 

La corresponsione di compensi non congrui, non deliberati regolarmente o in contrasto con lo statuto, può essere interpretata come violazione del principio di democraticità e non lucratività, mettendo a rischio il regime agevolato.

È pertanto importante che lo statuto dell’ASD preveda esplicitamente la possibilità di erogare all’amministratore un equo compenso che tenga conto dell’impegno in termini di tempo impiegato, delle responsabilità assunte nell’esercizio del proprio incarico e in generale del ruolo non meramente “istituzionale”, bensì dirigenziale dell’amministratore de quo e la necessità di una delibera assembleare o del consiglio direttivo per ogni singolo caso. In mancanza di tale previsione, il compenso potrebbe essere ritenuto irregolare.

È buona prassi, inoltre, predisporre:

  • verbali motivati che giustifichino l’importo sulla base del carico di lavoro, delle competenze e del tempo impiegato;
  • una relazione dell’organo amministrativo che illustri l’attività svolta;
  • una comparazione parametrica, anche informale, con altri enti simili per dimensioni e struttura.

Infine, si raccomanda che l’ASD valuti attentamente la sostenibilità dei compensi rispetto al proprio rendiconto annuale, alla luce del principio di corretta destinazione delle risorse associative.

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