Il nuovo Decreto Sport, Lavoratori sportivi dipendenti e Rimborsi forfettari

Il nuovo Decreto Sport, Decreto Legge 71/2024

Il Decreto Legge n. 71 del 31 maggio 2024, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 126 del 31 maggio 2024, introduce, per quanto interessa il mondo sportivo, alcune disposizioni (artt. 1-5) in materia di sport, lavoro sportivo e relativa disciplina fiscale.

Limiti al mandato dei Presidenti di Federazioni Sportive, Discipline Sportive Associate e Enti di Promozione Sportiva

L’art. 1 statuisce circa i limiti alla rielezione dei Presidenti delle Federazioni Sportive, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva.

Ricordiamo che il limite assoluto di tre mandati era stato fissato dalla Legge 8/2018 e successivamente modificato dal Decreto Legge 75/2023 che disponeva che, al superamento del terzo mandato consecutivo, un quarto mandato fosse possibile, per tutti i membri degli organi direttivi, solo con l’ottenimento dei due terzi dei voti validamente espressi.

Il nuovo Decreto 71/2024, andando a modificare l’art. 16 del Decreto Legislativo 242/1999, limita il vincolo dei tre mandati ai soli Presidenti, venendo quindi meno tale vincolo per gli altri consiglieri.

Anche per i Presidenti è prevista comunque la possibilità di andare oltre al terzo mandato consecutivo a patto di ottenere i due terzi dei voti validamente espressi.

Lavoratori sportivi dipendenti di pubbliche amministrazioni

L’art. 3 del Decreto Legislativo  71/2024 introduce una novità per quanto riguarda i lavoratori sportivi dipendenti di pubbliche amministrazioni, prevedendo che i dipendenti pubblici che prestino attività di lavoro sportivo, allorquando ricevano un compenso non superiore a 5.000€ all’anno sono esentati dall’obbligo di richiedere la previa autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza, essendo sufficiente una mera comunicazione preventiva.

Gli enti sportivi dovranno poi comunicare all’amministrazione pubblica di appartenenza del lavoratore sportivo, entro il 30 gennaio di ogni anno, oppure alla cessazione del relativo rapporto di lavoro se intervenuta precedentemente, il totale dei compensi erogati nell’anno precedente in modo che l’amministrazione possa verificare il non superamento della soglia.

Rimborsi forfettari ai volontari

L’art. 3 comma 3 modifica l’art. 29, comma 2 del Decreto Legislativo 36/2021 nel modo seguente:

«Le prestazioni dei volontari sportivi di cui al comma 1 non sono retribuite in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari sportivi possono essere riconosciuti rimborsi forfettari per le spese sostenute per attivita’ svolte anche nel proprio comune di residenza, nel  limite  complessivo di 400 euro mensili, in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate, dagli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici, dal CONI, dal CIP e dalla società Sport e salute S.p.a. purche’ deliberino sulle tipologie di spese e le attività’ di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. Per i volontari sportivi che nello svolgimento dell’attività sportiva ricevono i rimborsi forfettari, gli enti sono tenuti a comunicarne i nominativi e l’importo corrisposto  attraverso il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, in apposita sezione del  Registro stesso, entro la fine del mese successivo al trimestre di svolgimento delle prestazioni sportive del volontario sportivo. Tale comunicazione è resa immediatamente disponibile, per gli ambiti di rispettiva competenza, all’Ispettorato nazionale del lavoro, all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). (…). I rimborsi di cui al presente comma non concorrono a formare il reddito del percipiente. Detti rimborsi concorrono al superamento dei limiti di non imponibilità’ previsti dall’articolo 35, comma 8-bis e costituiscono base imponibile previdenziale al relativo superamento, nonchè dei limiti previsti dall’articolo 36, comma 6»

Posto che la disposizione potrebbe essere oggetto di ulteriori modifiche in sede di conversione in Legge del decreto, si auspicano in ogni caso chiarimenti anche per quanto concerne il raccordo tra rimborsi forfettari e rimborsi analitici o a piè di lista.

Supporto di un professionista specializzato in associazioni

Per affrontare queste sfide e adempiere correttamente alle nuove disposizioni della riforma del lavoro sportivo, è fondamentale il supporto di un professionista specializzato in associazioni e in diritto del lavoro.

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