Quali sono i vantaggi che derivano dall’adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di cui al D. Lgs. 231/2001? E quali gli svantaggi della sua mancata adozione?

Adottare il Modello Organizzativo previsto dal Decreto Legislativo n. 231 dell’8 giugno 2001, che ha introdotto nel nostro ordinamento la responsabilità “penale” delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, comporta per l’impresa innumerevoli vantaggi.

  • Innanzitutto l’adempimento alla norma e la conseguente esenzione dalla responsabilità amministrativa prevista dal D. Lgs. 231/2001 in quanto l’adozione e applicazione di un sistema organizzativo 231 consente all’Impresa di andare esente o quantomeno contenere l’entità di sanzioni pecuniarie, sanzioni interdittive, confisca ed eventuali misure cautelari nel caso in cui venga commesso un reato, in particolare uno dei reati presupposto previsto dal Decreto; di conseguenza consente all’impresa di evitare l’iscrizione di sanzioni o di pendenze giudiziarie nei certificati pubblici che potranno essere richiesti nell’ambito di rapporti commerciali e di pratiche amministrative.
  • In pratica significa fornire l’azienda di un ombrello che la protegga dal danno che le deriverebbe nell’essere coinvolta in un processo penale a causa del comportamento illecito dei propri dipendenti, amministratori e collaboratori:
    • danni diretti per i costi che si dovrebbero affrontare per spese legali e di procedimento penale nonché per le eventuali sanzioni;
    • danni indiretti di lesione della reputazione e dell’immagine che potrebbero comportare la perdita di opportunità lavorative e quindi un mancato guadagno.
  • L’adozione di procedure formalizzate di buona gestione che portano all’analisi e alla risoluzione di numerose problematiche tipiche delle organizzazioni: sostanzialmente si analizza e si migliora la gestione, individuando criticità e ponendovi rimedio.
  • La possibilità di perfezionare l’organizzazione interna ottimizzando la suddivisione di competenze e responsabilità.
  • Una maggior protezione dei soggetti in posizione apicale che possono dimostrare di aver fatto tutto quanto in loro potere per evitare determinati comportamenti o eventi.
  • L’adozione di procedure in materia economico-finanziaria che nell’attuale contingente crisi economica si è rivelata essere l’unica possibilità per poter salvaguardare l’impresa. E’ ormai diventato imprescindibile dotarsi di strumenti di controllo finanziario, gestione dei flussi, gestione del patrimonio, controllo dei costi del personale e politiche conseguenti.
  • La mancata adozione del MOGC non è di per se stessa immediatamente sanzionabile, la sanzione può pervenire successivamente, nel momento in cui venga commesso un reato nell’interesse dell’ente. Certo è che la mancata adozione del Modello può costituire fonte di responsabilità per gli amministratori ai sensi degli artt. 2381 e 2392 c.c. in quanto può costituire un inadempimento agli obblighi degli stessi di predisporre assetti organizzativi adeguati. Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 1774 del 13.02.2008, ha condannato l’amministratore al risarcimento dei danni provocati alla società dalla mancata adozione del Modello organizzativo con conseguente sua condanna ex D.Lgs. 231/01. In concreto, quindi, potrebbe verificarsi l’ipotesi che i soci siano costretti ad esperire “azione di responsabilità nei confronti degli amministratori inerti che, non avendo adottato il Modello, abbiano impedito all’ente di fruire del meccanismo di esonero dalla responsabilità” (cfr. CONFINDUSTRIA, Linee Guida per la costruzione del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001).Quanto sopra trova conferma in una circolare dell’Istituto di ricerca dei dottori commercialisti e degli esperti contabili che arriva ad affermare che “Il progressivo ampliamento del novero dei reati presupposto, …[omissis]….. nonché un chiaro indirizzo giurisprudenziale inducono a ritenere che, ancorché non viga un vero e proprio obbligo normativo rispetto all’adozione del modello, la sua elaborazione e adeguata implementazione possono costituire in molti casi un dovere proprio degli amministratori in ragione della carica assunta”.
  • Il rispetto di normative correlate: l’adozione di un Modello Organizzativo si configura quindi come una scelta strategica, in quanto il Modello è lo strumento più efficiente per consentire all’impresa il rispetto di tutte le disposizioni normative cogenti (sicurezza sul lavoro, privacy, anticorruzione, ambiente, antiriciclaggio, finanza, ecc.), dei regolamenti, delle procedure e dei codici di condotta. La corretta gestione della compliance aziendale è oggi imprescindibile in quanto sempre più affidabilità e correttezza costituiscono requisiti fondamentali e ulteriori rispetto all’economicità e competitività.
  • Un contributo concreto alla diffusione della cultura della responsabilità e della prevenzione all’interno dell’ente e il relativo riflesso che ciò ha anche sull’immagine aziendale e sulla sua percezione da parte dei diversi portatori di interesse e dei terzi.
  • L’adeguamento alla norma può costituire l’occasione per rendere maggiormente virtuosa l’attività dell’ente e per rendere maggiormente visibile tale virtuosità.
  • Una facilitazione nell’ottenimento delle certificazioni di qualità che, non dimentichiamolo, consentono di dimezzare le fideiussioni che devono essere prestate negli appalti pubblici.
  • Razionalizzare le procedure e quindi la spesa.
  • La possibilità di assicurare il rispetto degli adempimenti previsti dal Decreto Legislativo 231/2001 qualora venga richiesto nell’ambito dei rapporti contrattuali; possibilità di accedere a determinati bandi di gara della P.A. e ad altri clienti generalmente di grandi dimensioni che sempre più lo richiedono quale requisito preferenziale.
  • Un miglior accesso al credito sulla base del Rating di Legalità delle imprese attribuito dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Del giudizio attribuito alle imprese si dovrà infatti tener conto in sede di concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni nonché in sede di accesso al credito bancario.
  • Nel Codice degli Appalti e delle Concessioni (D.Lgs. 50/2016) la conformità agli adempimenti di cui al D.Lgs. 231/2001 si connota come autonomo requisito reputazionale dell’innovativo Rating di Impresa introdotto dall’art. 83 (strumento per la qualificazione delle imprese finalizzato a definire, attraverso una apposita certificazione, una valutazione sulla capacità strutturale e sull’affidabilità delle imprese che intendano accedere alle gare d’appalto).
  • Il Codice degli Appalti e delle Concessioni (D.Lgs. 50/2016) ha inoltre introdotto la riduzione dell’importo della garanzia da prestare e del suo eventuale rinnovo, in misura pari al 30% per gli operatori in possesso del rating di legalità o dell’attestazione del Modello organizzativo ai sensi del Decreto 231 (previsione dell’art. 93, comma 7, in combinato disposto con il successivo art. 103, comma 1, in tema di garanzie provvisorie e di garanzie definitive, nei contratti di servizi e forniture).
  • La recente riforma del Terzo settore all’art. 4, comma 1, lett. g) della legge n. 106 del 2016, nel disciplinare gli obblighi di controllo interno e di accountability nei confronti dei diversi stakeholders della compagine organizzativa, ha previsto, tra gli altri, anche l’adozione del “modello 231”. Più precisamente, in coerenza con le previsioni della legge delega, l’art. 30, comma 6, D.Lgs. n. 117/2017, recante “Codice del Terzo settore” e l’art. 10, comma 2, D.Lgs. n. 112/2017, recante “Revisione della disciplina in materia di impresa sociale” prevedono che l’organo di controllo interno (il collegio sindacale) degli enti del terzo settore, tra i propri compiti, vigili anche sull’osservanza del cd. “modello 231”.

Quali sono invece gli svantaggi che derivano dalla mancata adozione di un Modello Organizzativo 231?

Oltre alla perdita della possibilità di fruire di tutti i vantaggi sopra identificati, vi sono ulteriori svantaggi legati al fatto che il MOG va sempre più configurandosi come requisito richiesto per accedere a determinati lavori:

  • alcune P.A., poiché il Modello certifica l’attenzione alla legalità da parte dell’impresa, sempre più spesso richiedono l’adozione del Modello organizzativo, quale prerequisito ai fini di partecipazione a “bandi di gara” e/o requisito obbligatorio per operare in convenzione con l’Amministrazione (si cita a titolo esemplificativo ma non esaustivo il decreto n. 5808/10 Reg. Lombardia, la Legge regionale Calabria n. 15/2008 e i Decreti n. 1179/11 e 1180/11 della Regione Sicilia).
  • La Legge della Regione Abruzzo n. 15 del 27 maggio 2011 impone agli enti dipendenti e strumentali della Regione di dotarsi di un modello organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/01.
  • Alcuni Enti Pubblici, come la Regione Calabria, non stipuleranno più convenzioni con organizzazioni non dotate di Modelli Organizzativi 231.
  • La Regione Lombardia non concede l’accreditamento per la formazione e neppure l’accreditamento delle unità di offerta socio-sanitarie (come le case di riposo e le residenze assistenziali) in assenza di un Modello 231 e anche altre PP.AA. si stanno adoperando in tal senso.
  • Il Regolamento dei Mercati di Borsa Italiana S.p.A ha reso obbligatoria l’adozione del Modello 231 per quegli enti che vogliano ottenere la qualifica STAR ed avere accesso al mercato azionario.
  • Il problema dell’adozione del MOG è rilevante per tutte le imprese che hanno rapporti contrattuali o intendono averne con le società pubbliche: difatti da qualche tempo alcune società pubbliche (ad esempio ENEL) non affidano più appalti a società che non si siano adeguate al decreto legislativo 231/2001.
  • Farmindustria lo richiede implicitamente per la qualificazione del processo di informazione scientifica.
  • Numerosi Consorzi nazionali prevedono quale requisito richiesto per l’assegnazione dei lavori alle cooperative associate l’avvenuta adozione del MOGC; inoltre dotarsi o meno del MOG incide sulla possibilità dell’associata di richiedere ed ottenere anticipazioni dai Consorzi.
  • La Delibera n. 32 del 20 gennaio 2016 dell’ANAC (Autorità Nazionale Anti Corruzione) titolata “Linee guida per l’affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali” prevede che “ nell’ottica di garantire l’affidabilità del soggetto erogatore e di assicurare che la prestazione affidata venga svolta nel rispetto della legalità, le stazioni appaltanti devono verificare l’osservanza, da parte degli organismi no-profit, delle disposizioni di cui al d.lgs. 231/2001 applicabile agli stessi in ragione, sia del tenore letterale delle relative previsioni (rivolte agli enti forniti di personalità giuridica, alle associazioni anche prive di personalità giuridica e alle società private concessionarie di un pubblico servizio) sia della natura dei servizi erogati”.
  • Tutta la disciplina anticorruzione, così come il conseguente intervento regolamentare e sanzionatorio dell’ANAC, si inseriscono nella prospettiva della prevenzione mediante organizzazione e l’adozione del MOGC 231 è proprio la prova tangibile dell’orientamento dell’impresa in tal senso.
  • Lo SPRESAL ha inserito l’esistenza del Modello Organizzativo 231 e la verifica dell’attività di controllo svolta dall’Organismo di Vigilanza nella check list delle cose da richiedere in occasione delle ispezioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
  • In data 30 luglio 2018 è stato presentato in Senato un Disegno di Legge di modifica del D.Lgs. 231/2001 che intende introdurre l’obbligatorietà del Modello 231 e della nomina dell’Organismo di Vigilanza di cui all’articolo 6, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 231/2001 a tutte le società di capitali e cooperative che non rientrino nei limiti dimensionali e reddituali previsti dall’articolo 2435-bis, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile, nonché la previsione di una sanzione pecuniaria di 200.000,00 Euro per le società inadempienti, per ciascun anno solare in cui permane l’inadempienza.

Quali sono i vantaggi che derivano dall’adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di cui al D. Lgs. 231/2001? E quali gli svantaggi della sua mancata adozione?
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