Dopo quasi un anno di pandemia che ha portato il mondo del diritto ad interrogarsi su molte tematiche e, in ambito giuslavoristico, prima fra tutte la dibattuta questione della responsabilità del datore di lavoro per il contagio da Covid-19 di un lavoratore in ambito lavorativo, con l’arrivo del vaccino un nuovo dibattito agita gli animi e le penne di molti giuristi, medici e non solo.
La problematica sulla quale vogliamo soffermarci attiene alla possibilità o meno per il datore di lavoro di richiedere ai propri dipendenti la vaccinazione come misura di protezione e, in caso di rifiuto del lavoratore, di disporre l’allontanamento dello stesso dal posto di lavoro e di applicare il licenziamento per inidoneità allo svolgimento della mansione.
L’art. 32 della Costituzione Italiana prevede che nessuno possa essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. Ed è pacifico che ad oggi non esista alcuna disposizione di legge che imponga l’obbligatorietà della vaccinazione anti- Covid.
Occorre però domandarsi se in particolari settori considerati più a rischio contagio non vi sia per il datore di lavoro la possibilità di “pretendere” la vaccinazione come misura di sicurezza.
Vorremmo cercare di fare il punto dei contributi finora emersi sul punto.
Il Dott. Raffaele Guariniello si è espresso sul tema richiamando innanzitutto l’art. 279 del D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro) che impone al datore di lavoro “la messa a disposizione di vaccini efficaci per quei lavoratori che non sono già immuni all’agente biologico, da somministrare a cura del medico competente”. Essendo il virus Covid-19 un agente biologico classificato nel gruppo 4 per la sua pericolosità, a norma di legge il datore di lavoro è quindi ora tenuto a mettere “a disposizione” vaccini efficaci.
Il Dott. Guariniello continua poi sottolineando come “la stessa norma impone al datore di lavoro l’allontanamento temporaneo del lavoratore in caso di inidoneità alla mansione su indicazione del medico competente. E come può il medico non esprimere un giudizio di inidoneità se il datore di lavoro, proprio su parere del medico competente, ha messo a disposizione il vaccino, poi rifiutato dal lavoratore?”.
Il magistrato precisa che “la sorveglianza sanitaria non serve solo a tutelare il singolo lavoratore ma anche tutti gli altri. La Corte Costituzionale lo ha ribadito più volte: la tutela della salute è un diritto dell’individuo e un interesse della collettività. La legge prevede l’obbligo di allontanare il lavoratore e di adibirlo ad altra mansione, ma solo ove possibile’. La Cassazione ritiene che tale obbligo di repechage (ripescaggio) non può ritenersi violato quando la ricollocazione del lavoratore in azienda non è compatibile con l’assetto organizzativo stabilito dall’azienda stessa. Insomma, il datore di lavoro è obbligato a predisporre misure organizzative per tutelare il lavoro, ma se questo non è possibile si rischia la rescissione del rapporto di lavoro”.
In posizione analoga un altro illustre giurista il Prof. Pietro Ichino che partendo dal disposto dell’art. 2087 c.c., che obbliga l’imprenditore, pubblico o privato, ad adottare “le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”, ritiene che il rifiuto del lavoratore di sottoporsi alla vaccinazione possa costituire un impedimento oggettivo alla prosecuzione del rapporto di lavoro e possa quindi comportare la sospensione senza retribuzione del lavoratore fino alla fine della pandemia, qualora il medesimo non possa essere adibito a mansioni nelle quali non vi sia rischio di contagio.
Conclude quindi il Prof. Ichino “anche senza che venga emanata una legge ad hoc, opportuna ma non indispensabile, ben possono dunque essere i rapporti contrattuali privatistici a sostenere la diffusione della copertura vaccinale, perché dove sia a rischio la salute delle persone il contratto può ragionevolmente prevedere questa misura di protezione, là dove essa sia concretamente praticabile”.
Il Prof. Oronzo Mazzotta assume invece una posizione contraria, ma poi sottolinea l’importanza di effettuare un “distinguo” tra le varie categorie di lavoratori e di datori di lavoro precisando che “legittimamente un ospedale o una casa di cura privata possono pretendere la vaccinazione da medici ed infermieri, anche perché sarebbero esposti a responsabilità risarcitoria nei confronti di chi, ricoverato per curarsi, abbia contratto il virus in conseguenza di un comportamento inadempiente di un dipendente. È evidente però che con riferimento a tali specifici rapporti la protezione della salute degli assistiti è proprio l’oggetto della prestazione richiesta agli addetti del settore”.
Potete leggere il testo completo degli interventi del Prof. Ichino e del Prof. Mazzotta qui: https://www.quotidianogiuridico.it/documents/2021/01/08/vaccino-anti-covid-puo-il-datore-di-lavoro-imporlo-e-in-caso-di-rifiuto-licenziare-il-lavoratore
In una situazione di così grande incertezza e su un tema tanto delicato tutti auspicano e attendono l’intervento del legislatore.
“Senza una norma che renda obbligatorio il vaccino per tutti i lavoratori, quale misura preventiva del contagio in azienda, come sarà possibile tutelare la salubrità dei luoghi di lavoro e la conseguente responsabilità penale del datore di lavoro?” conclude un interessante approfondimento del 22.12.2020 del Dipartimento Scientifico della Fondazione Studi dei Consulenti del lavoro
Potete leggere l’approfondimento qui: http://www.consulentidellavoro.it/files/PDF/2020/FS/Approfondimento_FS_22122020.pdf
Molti esponenti del governo, del Consiglio superiore di sanità, del Comitato tecnico scientifico si sono già dichiarati per l’obbligatorietà del vaccino per tutto il settore pubblico.
Il presidente Conte ha al momento escluso l’obbligo generalizzato, ma al contempo ha fatto capire che si sono allo studio molteplici soluzioni.
Attendiamo di vedere gli sviluppi, auspicando un’assunzione di responsabilità da parte di tutti e confidando in una chiara informazione.