La revisione delle concessioni degli impianti sportivi pubblici in ragione della sospensione delle attività sportive dovuta all'emergenza Covid
L’art. 216 comma 2 del cd. Decreto Rilancio (Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34) così come modificato dalla Legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, prevede per gli enti sportivi (federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive, professionistiche e dilettantistiche) la sospensione dei termini per il pagamento degli oneri di concessione sino al 30 settembre 2020.
I versamenti dei predetti canoni dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 30 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 3 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di settembre 2020.
Al secondo comma di tale articolo viene poi previsto che le parti dei rapporti di concessione, comunque denominati, di impianti sportivi pubblici possono concordare tra loro, ove il concessionario ne faccia richiesta, la revisione dei rapporti di concessione mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico-finanziario originariamente pattuite, anche attraverso la proroga della durata del rapporto, comunque non superiore a ulteriori tre anni, in modo da favorire il graduale recupero dei proventi non incassati e l’ammortamento degli investimenti effettuati o programmati. La revisione può essere concordata anche in ragione della necessità di fare fronte ai sopravvenuti maggiori costi per la predisposizione delle misure organizzative idonee a garantire condizioni di sicurezza tra gli utenti e ai minori ricavi dovuti alla riduzione del numero delle presenze all’interno degli impianti sportivi.
In caso di mancato accordo le parti possono recedere dal contratto con buon diritto del concessionario al rimborso del valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti.
Tale disposizione fornisce alle amministrazioni chiare indicazioni sulle modalità di revisione dei contratti di concessione di impianti sportivi in essere al momento dell’entrata in vigore di tale norma che ha, a mio avviso, l’indubbio pregio di aver personalizzato, con maggiori precisazioni a favore del mondo dello sport, la disposizione di cui all’art. 165 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50), disposizione che potrà essere invocata, ricorrendone i presupposti, dalla platea delle altre associazioni concessionarie di impianti pubblici rimaste escluse dall’applicazione dell’art. 216 del cd. Decreto Rilancio.