Contagio da Covid-19 e responsabilità a carico del datore di lavoro e dell’impresa

Ai sensi di quanto stabilito dall’articolo 42, secondo comma, del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 (Decreto “Cura Italia”), che testualmente prevede che “Nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all’INAIL che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell’infortunato”, il contagio di un lavoratore costituisce infortunio sul lavoro.

Da tale inquadramento normativo possono discendere importanti profili di responsabilità a carico del datore di lavoro, in primis la responsabilità civile per l’eventuale risarcimento del danno subito dal lavoratore.

Nel caso in cui poi il datore di lavoro non abbia adottato tutte le misure preventive necessarie a tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori potrà essergli altresì contestata la responsabilità penale per il reato di lesioni personali colpose ai sensi dell’art. 590 c.p. o per il reato di omicidio colposo ai sensi dell’art. 589 c.p. qualora il contagio abbia causato il decesso del lavoratore.

Quanto sopra discende dalla posizione di garanzia rivestita dal datore di lavoro che, ai sensi dell’art. 2087 c.c., ha l’obbligo di tutelare l’integrità psicofisica dei prestatori di lavoro mediante l’adozione ed il mantenimento in efficienza dei presidi antinfortunistici necessari a preservare i lavoratori dai rischi connessi all’attività lavorativa.

Anche il Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, impone al datore di lavoro precisi obblighi, al cui mancato rispetto conseguono gravi sanzioni penali, anche qualora dalla violazione di tali norme non sia fortunatamente seguito alcun infortunio.

Solo per citarne alcuni si ricorda:

  • l’obbligo di fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale (DPI)
  • l’obbligo di prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico
  • l’obbligo di adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa
  • l’obbligo di informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione
  • gli obblighi di informazione, formazione e addestramento
  • l’obbligo di astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato.

Ancor prima, naturalmente, il fondamentale obbligo di effettuare un’accurata e completa valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, ivi compreso il rischio biologico.

Alle responsabilità sul piano civile e penale appena delineate deve poi aggiungersi il rischio per l’impresa di essere chiamata a rispondere a titolo di responsabilità per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato di cui al Decreto Legislativo n. 231 dell’8 giugno 2001.

Tra i reati “presupposto” che comportano la responsabilità ammministrativa delle imprese, responsabilità che si aggiunge alla responsabilità penale personale del datore di lavoro, si annoverano infatti i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Questo terzo tipo di responsabilità esporrebbe l’impresa a gravissime sanzioni pecuniarie e interdittive.

Infatti, ai sensi dell’art. 25-septies del D. Lgs. 231/2001, nel caso di contestazione e condanna per il delitto di omicidio colposo, con violazione della norma che impone al datore di lavoro l’obbligo di valutazione del rischio e di redazione del Documento di Valutazione del Rischio (DVR), all’impresa verrà comminata una sanzione pari a 1.000 quote.

Considerando che l´importo di una singola quota, fissato dal Giudice sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell’ente, varia da un minimo di Euro 258,00 ad un massimo di Euro 1.549,00, avremo pertanto nel caso in esame l’applicazione di una sanzione che andrà da un minimo di Euro 258.000,00 ad un massimo di Euro 1.549.000,00.

Nel caso invece di commissione del delitto di omicidio colposo con violazione delle altre norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro la sanzione pecuniaria sarà applicata in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote, corrispondente quindi ad un importo minimo di Euro 64.500,00 e ad un massimo di Euro 774.500,00.

In entrambi i casi verrranno inoltre applicate le sanzioni interdittive per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

Nel caso di contestazione e condanna per il delitto di lesioni colpose gravi o gravissime, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro di cui all´articolo 590, terzo comma, del codice penale, all’impresa verrà applicata una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote ovvero una sanzione di importo minimo pari ad Euro 25.800,00 che potrà avere quale importo massimo una cifra compresa tra Euro 64.500,00 ed Euro 774.500,00.

Si applicheranno inoltre le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi.

Ricordiamo che le sanzioni interdittive previste dall’art. 9, comma 2, del D. Lgs. 231/2001 sono:

a) l´interdizione dall´esercizio dell´attività;

b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell´illecito;

c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;

d) l´esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi;

e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Nell’epoca del Covid-19 il datore di lavoro si trova pertanto a dover affrontare enormi responsabilità, sul piano morale oltrechè sul piano giuridico, che si aggiungono alle innumerevoli difficoltà per districarsi nella recente e diversificata normativa di emergenza per il contenimento della diffusione del contagio, nella sempre più laboriosa gestione quotidiana delle attività e nella grave situazione economica.

Avv. Cristiana Fossat

Contagio da Covid-19 e responsabilità a carico del datore di lavoro e dell’impresa
Torna su