Contagio da Covid-19 e responsabilità a carico del datore di lavoro

Ai sensi di quanto stabilito dall’articolo 42, secondo comma, del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 (Decreto “Cura Italia”), che testualmente prevede che “Nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all’INAIL che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell’infortunato”, il contagio di un lavoratore costituisce infortunio sul lavoro.

Da tale inquadramento normativo possono discendere importanti profili di responsabilità a carico del datore di lavoro, in primis la responsabilità civile per l’eventuale risarcimento del danno subito dal lavoratore.

Nel caso in cui poi il datore di lavoro non abbia adottato tutte le misure preventive necessarie a tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori potrà essergli altresì contestata la responsabilità penale per il reato di lesioni personali colpose ai sensi dell’art. 590 c.p. o per il reato di omicidio colposo, ai sensi dell’art. 589 c.p., qualora il contagio abbia causato il decesso del lavoratore.

Quanto sopra discende dalla posizione di garanzia rivestita dal datore di lavoro che, ai sensi dell’art. 2087 c.c., ha l’obbligo di tutelare l’integrità psicofisica dei prestatori di lavoro mediante l’adozione ed il mantenimento in efficienza dei presidi antinfortunistici necessari a preservare i lavoratori dai rischi connessi all’attività lavorativa.

Anche il Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, impone al datore di lavoro precisi obblighi, al cui mancato rispetto conseguono gravi sanzioni penali, anche qualora dalla violazione di tali norme non sia fortunatamente seguito alcun infortunio.

Solo per citarne alcuni si ricorda:

  • l’obbligo di fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale (DPI)
  • l’obbligo di prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico
  • l’obbligo di adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa
  • l’obbligo di informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione
  • gli obblighi di informazione, formazione e addestramento
  • l’obbligo di astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato.

Ancor prima, naturalmente, il fondamentale obbligo di effettuare un’accurata a completa valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, ivi compreso il rischio biologico.

Alle responsabilità sul piano civile e penale appena delineate deve poi aggiungersi il rischio per l’impresa di essere chiamata a rispondere, ai sensi del Decreto Legislativo n. 231 dell’8 giugno 2001, a titolo di responsabilità amministrativa dipendente dal reato commesso da un soggetto appartenente all’impresa.

Ricordiamo che con questo tipo di responsabilità è stata introdotta nel nostro ordinamento la possibilità di sanzionare gli enti forniti di personalità giuridica nonché le società e associazioni anche prive di personalità giuridica (e quindi società di persone, società di capitali, società cooperative e mutue assicuratrici, consorzi con attività esterna, associazioni e fondazioni) per il reato commesso da una persona fisica appartenente all’ente nell’interesse o a vantaggio di quest’ultimo.

Tra i reati “presupposto” che comportano la responsabilità ammministrativa delle imprese, responsabilità che si aggiunge alla responsabilità penale personale della persona fisica che con la propria azione od omissione ha commesso il reato, si annoverano infatti i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Questo terzo tipo di responsabilità esporrebbe l’impresa a gravissime sanzioni pecuniarie e interdittive che, per la loro pervasività, potrebbero compromettere seriamente la sua posizione sul mercato.

Nell’epoca del Covid-19 il datore di lavoro si trova pertanto a dover affrontare enormi responsabilità, sul piano morale oltrechè sul piano giuridico, che si aggiungono alle innumerevoli difficoltà per districarsi nella recente e diversificata normativa di emergenza per il contenimento della diffusione del contagio, nella sempre più laboriosa gestione quotidiana delle attività e nella complicata situazione economica.

Contagio da Covid-19 e responsabilità a carico del datore di lavoro
Torna su