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Il lavoratore sportivo e il rapporto di lavoro sportivo

Dal 1 luglio 2023 non esiste più il rimborso forfettario sportivo inquadrato tra i redditi diversi, la cosiddetta “342”.
L’attività sportiva retribuita viene per la prima volta riconosciuta e inquadrata come rapporto di lavoro, con tutte le conseguenze che ne discendono in termini di maggiori tutele e garanzie per il lavoratore sportivo ma anche in termini di maggiore livello di responsabilità, civile e penale, del datore di lavoro (che, ricordiamolo, è il Presidente dell’ente sportivo, sia esso associazione o società sportiva dilettantistica, oppure Federazione o Ente di Promozione sportiva o Disciplina sportiva associata).
Ma chi è il lavoratore sportivo? Chi può essere inquadrato come lavoratore sportivo?

Il lavoratore sportivo e il rapporto di lavoro sportivo

Dal 1 luglio 2023 è entrata pienamente in vigore la riforma del lavoro sportivo.
Il lavoratore sportivo potrà essere inquadrato come:
• lavoratore subordinato (in presenza di eterodirezione, subordinazione, potere disciplinare, orario prestabilito, etc.) cui si applicano tutte le regole di un ordinario rapporto di lavoro subordinato, con poche eccezioni;
• lavoratore autonomo con Partita Iva, se lavora in autonomia a favore di diversi enti sportivi;
• lavoratore “autonomo” nella forma della collaborazione coordinata e continuativa (Co.Co.Co).

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